Art. 2279 c.c. Divieto di nuove operazioni
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni.
Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.
1. I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni.
Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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