Art. 2277 c.c. Inventario
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo rendiconto.
2. I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l’inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale.
L’inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori.