Art. 2276 c.c. Obblighi e responsabilità dei liquidatori

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori, in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.