Art. 2273 c.c. Proroga tacita

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.