Art. 2272 c.c. Cause di scioglimento

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La società si scioglie:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
3) per la volontà di tutti i soci;
4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
5) per le altre cause previste dal contratto sociale.
5-bis) per l’apertura della procedura di liquidazione controllata.

2. (311)

3. (316)

Testo in vigore dal 1° settembre 2021

Note di aggiornamento

Aggiornamento (311)

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l’art. 389, comma 1) la proroga dell’entrata in vigore dell’introduzione del numero 5-bis) al comma 1 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.

Aggiornamento (316)

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l’art. 389, comma 1) la proroga dell’entrata in vigore dell’introduzione del numero 5-bis) al comma 1 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.