Art. 2278 c.c. Poteri dei liquidatori

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi.

2. Essi rappresentano la società anche in giudizio.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.