Art. 2274 c.c. Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.