Art. 2274 c.c. Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.