Art. 2194 c.c. Inosservanza dell’obbligo d’iscrizione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l’iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l’ammenda da lire cento a lire cinquemila.