Art. 2194 c.c. Inosservanza dell’obbligo d’iscrizione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l’iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l’ammenda da lire cento a lire cinquemila.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.