Art. 2189 c.c. Modalità dell’iscrizione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall’interessato.

2. Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del registro deve accertare l’autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione.

3. Il rifiuto dell’iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.