Art. 2191 c.c. Cancellazione d’ufficio

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.