Art. 2188 c.c. Registro delle imprese

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

2. Il registro è tenuto dall’ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

3. Il registro è pubblico.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.