Art. 2188 c.c. Registro delle imprese
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.
2. Il registro è tenuto dall’ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
3. Il registro è pubblico.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.