Art. 2195 c.c. Imprenditori soggetti a registrazione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un’attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
2. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2195 c.c. si colloca nel capo III del titolo II del libro quinto, dedicato alle imprese commerciali e alle altre imprese soggette a registrazione. Dopo la nozione generale di imprenditore dettata dall’art. 2082 c.c., che lo identifica in chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, la norma individua le attività che fanno dell’imprenditore un soggetto obbligato all’iscrizione nel registro delle imprese.
La disposizione assolve una duplice funzione. Da un lato delimita l’ambito soggettivo dell’obbligo di pubblicità legale, che garantisce ai terzi la conoscibilità delle vicende rilevanti dell’impresa; dall’altro, attraverso il secondo comma, fornisce la definizione legale di impresa commerciale, alla quale l’ordinamento ricollega uno statuto speciale: tenuta delle scritture contabili, rappresentanza commerciale e, soprattutto, assoggettamento alle procedure concorsuali maggiori, oggi la liquidazione giudiziale prevista dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), che ha preso il posto del fallimento.
Il testo dell’articolo è rimasto invariato dal 1942. È mutato invece il contesto: con l’istituzione del registro delle imprese ad opera della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l’iscrizione è stata estesa, in sezioni speciali, anche agli imprenditori agricoli e ai piccoli imprenditori, sicché l’art. 2195 c.c. conserva oggi rilievo soprattutto come criterio di qualificazione dell’impresa commerciale.
Contenuto della disposizione
Il primo comma elenca cinque categorie di attività:
Il secondo comma contiene una regola di rinvio: le norme di legge che si riferiscono alle attività e alle imprese commerciali si applicano, salvo diversa previsione, a tutte le attività elencate e alle imprese che le esercitano. L’impresa commerciale è così definita per esclusione rispetto all’impresa agricola, disciplinata dall’art. 2135 c.c., che resta sottratta allo statuto dell’imprenditore commerciale.
L’elencazione, assai ampia, finisce per ricomprendere pressoché ogni attività economica non agricola. Ne restano estranee le professioni intellettuali, regolate dagli artt. 2229 e seguenti c.c., il cui esercizio non costituisce impresa salvo che la prestazione professionale sia elemento di un’attività organizzata in forma di impresa (art. 2238 c.c.). Per l’imprenditore individuale la qualifica discende dall’esercizio effettivo dell’attività, con i requisiti di professionalità e organizzazione richiesti dall’art. 2082 c.c.; per le società commerciali, invece, essa si acquista con la costituzione, in base all’oggetto sociale.
Profili applicativi
La norma trova applicazione soprattutto nel contenzioso sull’assoggettabilità alle procedure concorsuali. Il debitore che vuole sottrarsene tende a qualificare la propria attività come agricola, professionale o non organizzata; il creditore istante o il pubblico ministero devono invece allegare e dimostrare l’esercizio di un’attività rientrante nell’art. 2195 c.c.
Alcuni punti fermi ricorrono nella prassi. L’organizzazione richiesta non deve essere imponente: anche un’attività che impiega pochi mezzi, come quella dell’agente di commercio, integra impresa se svolta in modo abituale e con una minima predisposizione di risorse. L’iscrizione nella sezione speciale delle imprese agricole costituisce un dato meramente formale, superabile dalla prova dell’attività concretamente esercitata. L’oggetto sociale di una società, risultante dallo statuto e dalla visura camerale, è indizio rilevante della natura commerciale dell’impresa.
Errore frequente è ritenere sufficiente la prevalenza di qualche attività agricola per escludere la natura commerciale: lo svolgimento parallelo di attività commerciale prevalente rende comunque l’impresa assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Quanto all’onere della prova, grava su chi invoca l’esenzione dimostrare che le attività svolte rientrano tra quelle agricole o connesse ai sensi dell’art. 2135 c.c.
La qualificazione ex art. 2195 c.c. rileva anche fuori dal diritto concorsuale: la distinzione tra attività industriale, commerciale e ausiliaria è stata utilizzata, in mancanza di criteri speciali, per l’applicazione di agevolazioni contributive, e in materia tributaria l’esercizio delle attività elencate determina la produzione di reddito d’impresa.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 2195 c.c. presuppone la nozione generale di imprenditore dell’art. 2082 c.c. e si contrappone all’art. 2135 c.c. sull’imprenditore agricolo; l’art. 2083 c.c. individua il piccolo imprenditore, sottratto a parte dello statuto commerciale. Gli artt. 2188 e seguenti c.c. regolano il registro delle imprese e gli effetti dell’iscrizione, mentre gli artt. 2196 e 2197 c.c. ne disciplinano il contenuto per l’imprenditore individuale. All’impresa commerciale si applicano l’obbligo di tenuta delle scritture contabili (art. 2214 c.c.) e le norme sull’institore e sui procuratori (artt. 2203 e seguenti c.c.). Sul piano concorsuale, il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza riserva la liquidazione giudiziale all’imprenditore che esercita attività commerciale e non rientra tra le imprese minori. Per le società, l’art. 2249 c.c. impone un tipo diverso dalla società semplice quando l’oggetto sia un’attività commerciale.