Art. 2192 c.c. Ricorso contro il decreto del giudice del registro

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti, l’interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l’ufficio del registro.

2. Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d’ufficio nel registro.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.