Art. 2193 c.c. Efficacia dell’iscrizione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
2. L’ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta.
3. Sono salve le disposizioni particolari della legge.