Art. 2181 c.c. Prelevamento e divisione al termine del contratto
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.
2. Il soccidante preleva, d’accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all’età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all’inizio della soccida. Il di più si divide a norma dell’art. 2178.
3. Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.