Art. 2174 c.c. Obblighi del soccidario

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l’allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.

2. Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.