Art. 2174 c.c. Obblighi del soccidario
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l’allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.
2. Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore.