Art. 2178 c.c. Accrescimenti, prodotti, utili e spese
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.
2. È nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno.