Art. 2171 c.c. Nozione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante.

2. La stima del bestiame all’inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario.

3. La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l’età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell’art. 2181.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.