Art. 2179 c.c. Morte di una delle parti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.

2. In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art. 2158.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.