Art. 2172 c.c. Durata del contratto

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni.

2. Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

3. Se non è data disdetta, il contratto s’intende rinnovato di anno in anno.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.