Art. 2182 c.c. Conferimento del bestiame
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute.
2. Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.