Art. 2182 c.c. Conferimento del bestiame

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute.

2. Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.