Art. 1822 c.c. Promessa di mutuo
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l’adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell’altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie.