Art. 1815 c.c. Interessi
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’art. 1284.
2. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1815 c.c. disciplina gli interessi nel contratto di mutuo e svolge due funzioni distinte. Il primo comma stabilisce che il mutuo è naturalmente oneroso: salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante, determinati secondo l’art. 1284 c.c. Il secondo comma costituisce il presidio civilistico contro l’usura: se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Il secondo comma è stato sostituito dall’art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il testo originario prevedeva che, in caso di interessi usurari, la clausola fosse nulla e gli interessi fossero dovuti nella misura legale; la riforma ha inasprito la sanzione, escludendo qualunque interesse. La stessa legge ha introdotto il sistema oggettivo dei tassi soglia, fissati trimestralmente con decreto ministeriale sulla base del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato per categorie di operazioni, e ha riformulato l’art. 644 c.p.; l’art. 1, comma 1, del d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 24, ne ha fornito l’interpretazione autentica, chiarendo che rileva il momento della pattuizione.
Contenuto della disposizione
Il primo comma pone una presunzione di onerosità: il mutuo produce interessi senza bisogno di patto espresso, e grava su chi eccepisce la gratuità l’onere di provarla. In mancanza di pattuizione sulla misura, sono dovuti gli interessi legali; gli interessi superiori al tasso legale vanno determinati per iscritto, a pena di nullità della sola parte eccedente (art. 1284, terzo comma, c.c.), nullità rilevabile d’ufficio e non sanabile con un riconoscimento successivo o con comportamenti concludenti.
Il secondo comma colpisce la convenzione di interessi usurari, cioè superiori al tasso soglia vigente al momento in cui sono promessi o convenuti (usura presunta), oppure, se inferiori, sproporzionati rispetto alla prestazione e pattuiti con chi si trovi in difficoltà economica o finanziaria (usura in concreto, art. 644, terzo comma, c.p.). La sanzione consiste nella nullità della clausola e nella gratuità del mutuo quanto agli interessi corrispettivi, mentre il contratto resta valido e il capitale deve essere restituito.
Profili applicativi
Le questioni di maggiore rilievo pratico sono state definite dalle Sezioni Unite. In primo luogo, la verifica dell’usura va condotta con riferimento al momento della pattuizione: il superamento della soglia nel corso del rapporto, per effetto del calo dei tassi medi di mercato, non rende nulla o inefficace la clausola (cosiddetta usura sopravvenuta), né rende contraria a buona fede la pretesa del mutuante.
In secondo luogo, la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; ma la loro usurarietà non comporta la gratuità del finanziamento. Cade la sola clausola sugli interessi di mora e il creditore, in caso di ritardo, ha diritto agli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti (art. 1224, primo comma, c.c.). Interessi corrispettivi e moratori non si sommano ai fini della verifica della soglia, perché si succedono nel tempo e hanno funzioni diverse. Il mutuatario può far accertare l’usurarietà del tasso di mora anche in corso di rapporto, avendo riguardo alla soglia del momento dell’accordo; manca invece l’interesse quando il contratto si sia estinto senza che sia mai sorta la mora. Nei mutui tra privati, frequenti nei rapporti familiari, il contenzioso riguarda più spesso la prova della pattuizione scritta degli interessi ultralegali.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Il primo comma rinvia all’art. 1284 c.c. per la misura degli interessi e la forma scritta di quelli ultralegali; l’art. 1282 c.c. stabilisce la naturale fecondità dei crediti liquidi ed esigibili; l’art. 1224 c.c. disciplina gli interessi moratori; l’art. 1283 c.c. limita l’anatocismo, regolato per le banche dall’art. 120 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Il secondo comma si coordina con l’art. 644 c.p. e con l’art. 2 della legge n. 108/1996 sui tassi soglia. Le norme vicine disciplinano il mutuo (art. 1813 c.c.), la restituzione rateale (art. 1819 c.c.) e la risoluzione per mancato pagamento degli interessi (art. 1820 c.c.). Nei contratti con il consumatore concorre la tutela contro le clausole vessatorie (artt. 33 ss. del codice del consumo) e la disciplina del credito ai consumatori (artt. 121 ss. del d.lgs. n. 385/1993).