Art. 1819 c.c. Restituzione rateale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l’immediata restituzione dell’intero.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1819 c.c. regola il mutuo con restituzione rateale, cioè il contratto in cui il mutuatario si obbliga a rimborsare il capitale (e, se dovuti, gli interessi) in più scadenze successive, secondo un piano di ammortamento. La norma stabilisce che, se il mutuatario non paga anche una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l’immediata restituzione dell’intero.

La ratio è quella di tutelare il mutuante contro il venir meno della fiducia sulla quale si fonda la rateizzazione: il frazionamento del rimborso è una concessione fatta al mutuatario, che perde giustificazione quando questi si rivela inadempiente. La disposizione, collocata tra le norme sul mutuo, si affianca alla regola generale dell’art. 1186 c.c., secondo cui il creditore può esigere subito la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito le garanzie. Il testo è quello originario del 1942.

Contenuto della disposizione

I presupposti sono due: la pattuizione di una restituzione rateale e l’inadempimento anche di una sola rata. L’effetto non è automatico: il mutuante può chiedere la restituzione dell’intero, e deve quindi manifestare la volontà di avvalersene, anche implicitamente con la domanda giudiziale o con la notifica del precetto per l’intero residuo.

La formula «secondo le circostanze» attribuisce al giudice un potere di valutazione: il mancato pagamento di una rata non giustifica sempre l’esigibilità dell’intero, ma occorre considerare l’entità dell’inadempimento, la sua durata, il comportamento complessivo del mutuatario e il pregiudizio per il mutuante. Si tratta, sul piano strutturale, di una decadenza dal beneficio del termine, distinta dalla risoluzione: il contratto non si scioglie, ma il debito residuo diventa immediatamente esigibile.

Secondo un indirizzo della Cassazione, la norma ha una funzione propria soprattutto nel mutuo gratuito: nel mutuo oneroso, contratto con prestazioni corrispettive, l’inadempimento del mutuatario consente comunque la risoluzione secondo le regole generali (art. 1453 c.c.), indipendentemente dall’art. 1819.

Profili applicativi

Nella prassi bancaria i contratti contengono clausole di decadenza dal beneficio del termine per il mancato pagamento anche di una sola rata, spesso abbinate a clausole risolutive espresse. Tali clausole non operano automaticamente: il creditore deve dichiarare in modo inequivoco di volersene avvalere, e una generica lettera di sollecito con preannuncio di azioni legali non basta. La dichiarazione rileva anche per la prescrizione, che decorre per le rate a scadere solo dal momento in cui l’intero diventa esigibile.

Il creditore può rinunciare, anche tacitamente, alla decadenza già maturata: accade quando, dopo l’inadempimento, accetta pagamenti, riavvia il piano di ammortamento o concede un nuovo termine per saldare le rate arretrate, ingenerando un affidamento del debitore. Per il mutuo fondiario vige una disciplina speciale e inderogabile: l’art. 40, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 consente la risoluzione per ritardato pagamento solo dopo almeno sette ritardi, anche non consecutivi, compresi tra trenta e centottanta giorni. La clausola contrattuale di decadenza per una sola rata va allora letta come rinvio ai presupposti dell’art. 1186 c.c., cioè all’accertamento di uno stato di insolvenza.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 21 febbraio 1995, n. 1861: l’art. 1819 c.c. ha la funzione di dare rilievo all’inadempimento del mutuatario nel mutuo gratuito, poiché nel mutuo oneroso il mancato pagamento delle rate consente comunque la risoluzione ai sensi dell’art. 1453 c.c.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 27 maggio 2024, n. 14702: nel mutuo fondiario l’art. 40, comma 2, TUB è norma inderogabile sulla risoluzione per ritardato pagamento; la decadenza dal beneficio del termine si fonda solo sull’art. 1186 c.c., sicché la clausola che la collega al mancato pagamento di una sola rata va interpretata come indice di possibile insolvenza, da valutare in concreto.
  • Cassazione civile, sez. III, 16 ottobre 2015, n. 20949: la clausola di decadenza dal beneficio del termine non opera automaticamente, ma richiede che il creditore manifesti in modo inequivoco la volontà di avvalersene; la comunicazione che ci si rivolgerà a un legale può riferirsi alle sole rate scadute e non basta.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 9 novembre 2021, n. 32656: la rinuncia tacita alla decadenza dal beneficio del termine può desumersi da un comportamento univoco del creditore, letto secondo buona fede, come l’invio, dopo il verificarsi della decadenza, di un avviso che fissa una data futura per il pagamento delle rate insolute.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 8 aprile 2022, n. 11437: nel mutuo senza termine, se il debitore è insolvente, è superflua la fissazione giudiziale del termine ai sensi dell’art. 1817 c.c., potendo il creditore esigere subito la prestazione ai sensi dell’art. 1186 c.c. senza preventiva pronuncia, anche solo con la domanda di pagamento.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 16 settembre 2024, n. 24720: l’art. 1186 c.c. non opera automaticamente per effetto della sola insolvenza, ma richiede una manifestazione di volontà del creditore, che può essere implicita nella notifica del precetto; da quel momento decorre la prescrizione del credito per l’intero.

Rapporti con altre norme

L’art. 1819 c.c. si coordina con l’art. 1186 c.c. sulla decadenza dal beneficio del termine e con gli artt. 1816 e 1817 c.c., che regolano il termine di restituzione e la sua fissazione giudiziale. L’art. 1820 c.c. disciplina invece la risoluzione per mancato pagamento degli interessi, mentre per il mutuo oneroso restano applicabili gli artt. 1453 ss. c.c. e la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.). Nel credito fondiario prevale l’art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 385/1993; nei contratti di credito immobiliare ai consumatori rilevano anche gli artt. 120-quinquies e seguenti dello stesso decreto. La buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) orienta la valutazione delle condotte di rinuncia e dell’esercizio della decadenza.