Art. 1819 c.c. Restituzione rateale
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l’immediata restituzione dell’intero.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1819 c.c. regola il mutuo con restituzione rateale, cioè il contratto in cui il mutuatario si obbliga a rimborsare il capitale (e, se dovuti, gli interessi) in più scadenze successive, secondo un piano di ammortamento. La norma stabilisce che, se il mutuatario non paga anche una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l’immediata restituzione dell’intero.
La ratio è quella di tutelare il mutuante contro il venir meno della fiducia sulla quale si fonda la rateizzazione: il frazionamento del rimborso è una concessione fatta al mutuatario, che perde giustificazione quando questi si rivela inadempiente. La disposizione, collocata tra le norme sul mutuo, si affianca alla regola generale dell’art. 1186 c.c., secondo cui il creditore può esigere subito la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito le garanzie. Il testo è quello originario del 1942.
Contenuto della disposizione
I presupposti sono due: la pattuizione di una restituzione rateale e l’inadempimento anche di una sola rata. L’effetto non è automatico: il mutuante può chiedere la restituzione dell’intero, e deve quindi manifestare la volontà di avvalersene, anche implicitamente con la domanda giudiziale o con la notifica del precetto per l’intero residuo.
La formula «secondo le circostanze» attribuisce al giudice un potere di valutazione: il mancato pagamento di una rata non giustifica sempre l’esigibilità dell’intero, ma occorre considerare l’entità dell’inadempimento, la sua durata, il comportamento complessivo del mutuatario e il pregiudizio per il mutuante. Si tratta, sul piano strutturale, di una decadenza dal beneficio del termine, distinta dalla risoluzione: il contratto non si scioglie, ma il debito residuo diventa immediatamente esigibile.
Secondo un indirizzo della Cassazione, la norma ha una funzione propria soprattutto nel mutuo gratuito: nel mutuo oneroso, contratto con prestazioni corrispettive, l’inadempimento del mutuatario consente comunque la risoluzione secondo le regole generali (art. 1453 c.c.), indipendentemente dall’art. 1819.
Profili applicativi
Nella prassi bancaria i contratti contengono clausole di decadenza dal beneficio del termine per il mancato pagamento anche di una sola rata, spesso abbinate a clausole risolutive espresse. Tali clausole non operano automaticamente: il creditore deve dichiarare in modo inequivoco di volersene avvalere, e una generica lettera di sollecito con preannuncio di azioni legali non basta. La dichiarazione rileva anche per la prescrizione, che decorre per le rate a scadere solo dal momento in cui l’intero diventa esigibile.
Il creditore può rinunciare, anche tacitamente, alla decadenza già maturata: accade quando, dopo l’inadempimento, accetta pagamenti, riavvia il piano di ammortamento o concede un nuovo termine per saldare le rate arretrate, ingenerando un affidamento del debitore. Per il mutuo fondiario vige una disciplina speciale e inderogabile: l’art. 40, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 consente la risoluzione per ritardato pagamento solo dopo almeno sette ritardi, anche non consecutivi, compresi tra trenta e centottanta giorni. La clausola contrattuale di decadenza per una sola rata va allora letta come rinvio ai presupposti dell’art. 1186 c.c., cioè all’accertamento di uno stato di insolvenza.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1819 c.c. si coordina con l’art. 1186 c.c. sulla decadenza dal beneficio del termine e con gli artt. 1816 e 1817 c.c., che regolano il termine di restituzione e la sua fissazione giudiziale. L’art. 1820 c.c. disciplina invece la risoluzione per mancato pagamento degli interessi, mentre per il mutuo oneroso restano applicabili gli artt. 1453 ss. c.c. e la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.). Nel credito fondiario prevale l’art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 385/1993; nei contratti di credito immobiliare ai consumatori rilevano anche gli artt. 120-quinquies e seguenti dello stesso decreto. La buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) orienta la valutazione delle condotte di rinuncia e dell’esercizio della decadenza.