Art. 1816 c.c. Termine per la restituzione fissato dalle parti
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.