Art. 1813 c.c. Nozione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1813 c.c. apre il capo XV del titolo III del libro quarto, dedicato al mutuo, e ne fornisce la definizione: è il contratto con cui una parte, il mutuante, consegna all’altra, il mutuatario, una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Cose fungibili sono quelle che, nei rapporti giuridici, si considerano sostituibili con altre del medesimo genere, come il denaro, il grano o il carburante.

La funzione economica del mutuo è il credito: il mutuatario ottiene la disponibilità immediata di un bene che restituirà in un momento successivo, normalmente con l’aggiunta di interessi (art. 1815 c.c.). Il testo è quello originario del 1942 e non ha subito modifiche; la disciplina codicistica convive tuttavia con la normativa speciale del Testo unico bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), che regola il credito fondiario, la trasparenza delle condizioni e il credito ai consumatori, e con la legge antiusura (l. 7 marzo 1996, n. 108).

Contenuto della disposizione

Dalla definizione si ricavano gli elementi essenziali del tipo:

  • la consegna (traditio): il mutuo è tradizionalmente qualificato come contratto reale, che si perfeziona non con il semplice accordo ma con la consegna della cosa. Prima della consegna può esistere, al più, una promessa di mutuo, cioè un contratto consensuale con cui una parte si obbliga a erogare in futuro la somma;
  • il trasferimento della proprietà: in forza dell’art. 1814 c.c., le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario, che può consumarle o disporne liberamente; il rischio del perimento grava dunque su di lui;
  • l’obbligo di restituzione del tantundem, ossia di una quantità equivalente di cose dello stesso genere, e non delle stesse cose ricevute;
  • l’onerosità naturale: salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi (art. 1815 c.c.), sicché il mutuo gratuito richiede un patto espresso.

La consegna non deve necessariamente essere materiale. Nella prassi bancaria la somma è accreditata sul conto corrente del mutuatario o versata, su sua indicazione, a un terzo (per esempio il venditore dell’immobile): ciò che conta è che il denaro esca dalla sfera del mutuante ed entri nella disponibilità giuridica del mutuatario, il quale possa disporne senza bisogno dell’ulteriore intervento del mutuante.

Profili applicativi

Il primo profilo ricorrente riguarda la prova. Chi agisce per la restituzione di una somma deve dimostrare non solo di averla consegnata, ma anche il titolo che impone di restituirla: il denaro può essere dato per molte ragioni (donazione, pagamento di un debito, liberalità tra familiari), e la mera dazione non basta. La deduzione da parte del convenuto di un titolo diverso, come la liberalità, non costituisce un’eccezione in senso proprio e non inverte l’onere probatorio. La questione emerge di frequente nei prestiti tra genitori e figli o tra conviventi, specie dopo la crisi della relazione.

Un secondo profilo riguarda l’efficacia esecutiva del contratto stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 474 c.p.c.). Le questioni più dibattute hanno investito il mutuo solutorio, con cui la banca eroga una somma destinata a estinguere debiti pregressi dello stesso cliente, e il mutuo condizionato o cauzionato, in cui la somma resta vincolata presso la banca fino al verificarsi di determinate condizioni. Le Sezioni Unite sono intervenute nel 2025 su entrambe le figure, ancorando la validità del titolo alla effettiva messa a disposizione della somma.

Un terzo profilo concerne il mutuo di scopo, nel quale il mutuatario assume l’obbligo di impiegare la somma per una finalità determinata (acquisto di un immobile, realizzazione di un impianto). Lo scopo rileva sulla causa solo se oggetto di uno specifico impegno verso il mutuante, che vi abbia interesse; la semplice indicazione dei motivi del finanziamento non è sufficiente. Dalla qualificazione dipendono l’eventuale collegamento con il contratto finanziato e le conseguenze della mancata realizzazione dello scopo.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 5 marzo 2025, n. 5841: il mutuo si perfeziona, e sorge l’obbligo di restituzione, quando la somma è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario mediante accredito in conto corrente, anche senza consegna materiale; non rileva che la somma sia subito impiegata per estinguere debiti pregressi verso la banca, trattandosi di atti dispositivi distinti dal contratto. Il mutuo solutorio, se ricorrono i requisiti dell’art. 474 c.p.c., è valido titolo esecutivo.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 6 marzo 2025, n. 5968: pronunciando su rinvio pregiudiziale, la Corte ha affermato che il mutuo è titolo esecutivo ogni volta che la somma sia stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario, anche con un’operazione soltanto contabile, e questi abbia assunto un obbligo di restituzione univoco, espresso e incondizionato; ciò vale anche quando la somma sia contestualmente costituita in deposito o pegno irregolare presso la banca, senza necessità di un successivo atto che ne attesti lo svincolo.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 6 aprile 2025, n. 9060: richiamando le due pronunce delle Sezioni Unite, la Corte ha distinto il mutuo condizionato in senso proprio, nel quale l’erogazione avviene solo al verificarsi di un evento successivo e il titolo esecutivo si forma dalla combinazione con un secondo atto di pari forma, dal mutuo con somma già erogata e vincolata a garanzia.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 10 giugno 2024, n. 16074: poiché il mutuo è contratto reale, chi chiede la restituzione deve provare sia la messa a disposizione della somma sia il titolo giuridico da cui deriva l’obbligo di restituirla; la contestazione del titolo da parte di chi ha ricevuto il denaro non inverte l’onere probatorio. La Corte ha cassato la sentenza che aveva valutato in modo contraddittorio prove omogenee su due distinte dazioni.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 17 luglio 2026, n. 23465: la causa del mutuo di scopo è più ampia di quella del mutuo ordinario, perché il mutuatario si obbliga anche a realizzare la finalità convenuta; si ha mutuo di scopo convenzionale solo quando il contratto contenga un obbligo specifico verso il mutuante interessato a una determinata utilizzazione delle somme, non bastando l’indicazione dei motivi del finanziamento. La Corte ha accolto il motivo con cui si lamentava l’omesso esame degli elementi sul collegamento tra mutuo e compravendita.

Rapporti con altre norme

Le norme successive completano la disciplina: l’art. 1814 c.c. sul trasferimento della proprietà, l’art. 1815 c.c. sugli interessi e sulla nullità della clausola usuraria, l’art. 1816 c.c. sul termine di restituzione, l’art. 1817 c.c. sulla fissazione giudiziale del termine, l’art. 1819 c.c. sulla restituzione rateale e l’art. 1820 c.c. sulla risoluzione per mancato pagamento degli interessi. Il mutuo va distinto dal comodato (art. 1803 c.c.), che ha per oggetto cose infungibili da restituire nella loro individualità, e dal deposito irregolare (art. 1782 c.c.), cui si applicano in parte le norme sul mutuo. Il contratto stipulato in forma pubblica o autenticata costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c.; per i finanziamenti bancari rilevano gli artt. 38 e seguenti e 117 e seguenti del d.lgs. n. 385/1993, mentre la soglia dell’usura è fissata dall’art. 644 c.p. e dalla l. n. 108/1996. La regola generale sull’onere della prova è quella dell’art. 2697 c.c.