Art. 1823 c.c. Nozione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.
2. Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s’intende rinnovato a tempo indeterminato.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1823 c.c. apre il capo XVI del titolo III del libro quarto, dedicato al contratto di conto corrente, e ne fornisce la nozione. Si tratta del cosiddetto conto corrente ordinario o di corrispondenza: un contratto tipico, normativamente distinto dal conto corrente bancario disciplinato dagli artt. 1852 ss. c.c., con cui due soggetti che intrattengono relazioni d’affari durevoli evitano di regolare volta per volta i rispettivi crediti, rinviandone la liquidazione a un momento successivo.
La funzione è di semplificazione e di garanzia reciproca: anziché effettuare pagamenti continui e incrociati, le parti annotano i crediti in un conto e ne regolano soltanto il risultato differenziale. La disposizione è rimasta immutata dal 1942.
Contenuto della disposizione
Il primo comma individua l’oggetto del contratto nell’obbligo delle parti di annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, cioè dalle prestazioni che ciascuna esegue a favore dell’altra nel corso del rapporto. L’effetto tipico consiste nell’inesigibilità e nell’indisponibilità dei crediti annotati fino alla chiusura del conto: il singolo credito non può essere preteso, ceduto o compensato separatamente, perché è destinato a confluire nella massa delle partite contrapposte.
Il secondo comma regola la fase conclusiva. Alla scadenza stabilita il saldo diviene esigibile; se nessuna parte ne chiede il pagamento, il saldo si considera prima rimessa di un nuovo conto e il contratto si intende rinnovato a tempo indeterminato. La norma esprime un favore per la continuità del rapporto, che sopravvive alla chiusura periodica salvo richiesta di pagamento.
Profili applicativi
La prima questione pratica è la qualificazione del rapporto. Non ogni contabilità tenuta tra le parti integra un conto corrente ordinario: occorre un accordo, anche desumibile dal comportamento, che preveda l’annotazione reciproca e il rinvio della regolazione al saldo. In mancanza, i crediti restano autonomamente esigibili e soggetti ciascuno al proprio regime di prescrizione e di interessi.
La seconda riguarda le conseguenze processuali dell’inesigibilità. Chi agisce per un singolo credito annotato mentre il conto è ancora aperto si espone al rigetto della domanda, non perché il credito sia inesistente, ma perché non è ancora esigibile; è quindi necessario dimostrare l’avvenuta chiusura del conto o la scadenza del periodo. Alla chiusura il saldo costituisce un credito pecuniario liquido, che produce interessi di pieno diritto.
Errore frequente è applicare al conto corrente bancario le regole del conto ordinario, o viceversa. Nel conto bancario il correntista dispone in ogni momento del saldo a suo credito (art. 1852 c.c.) e le annotazioni hanno valore solo contabile; l’art. 1857 c.c. richiama alcune norme del conto ordinario per le operazioni bancarie regolate in conto, ma non l’intera disciplina.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1824 c.c. esclude dal conto i crediti non compensabili e, tra imprenditori, quelli estranei alle rispettive imprese; l’art. 1825 c.c. fa decorrere sulle rimesse gli interessi convenzionali, d’uso o legali; l’art. 1827 c.c. precisa che l’inclusione nel conto non preclude le azioni e le eccezioni relative all’atto da cui il credito deriva, la cui caducazione elimina la partita; l’art. 1831 c.c. fissa la chiusura, in mancanza di patto o di usi, al termine di ogni semestre; l’art. 1832 c.c. disciplina l’approvazione dell’estratto conto e l’art. 1833 c.c. il recesso nel contratto a tempo indeterminato. Sul piano generale, il meccanismo del saldo richiama la compensazione (artt. 1241 ss. c.c.), di cui costituisce una forma convenzionale differita. Il conto corrente bancario è disciplinato dagli artt. 1852-1857 c.c., con il rinvio selettivo dell’art. 1857 c.c. alle norme del conto ordinario, e dalla disciplina di trasparenza degli artt. 115 ss. del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.