Art. 1820 c.c. Mancato pagamento degli interessi

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1820 c.c. chiude la disciplina codicistica del mutuo stabilendo che, se il mutuatario non adempie l’obbligo di pagare gli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto. La norma conferma che il mutuo oneroso, pur essendo un contratto reale nel quale, dopo la consegna, residuano obbligazioni a carico del solo mutuatario, ha natura di contratto a prestazioni corrispettive: gli interessi sono il corrispettivo del godimento del denaro, e la loro mancata corresponsione altera l’equilibrio dello scambio.

La disposizione assume rilievo perché il mutuo, in quanto contratto reale, è stato a lungo ritenuto unilaterale e quindi estraneo ai rimedi sinallagmatici; la norma riconosce espressamente al mutuante il rimedio risolutorio. Il testo è quello originario del 1942.

Contenuto della disposizione

Il presupposto è l’inadempimento dell’obbligazione di pagare gli interessi, siano essi convenzionali o legali per effetto della presunzione di onerosità dell’art. 1815 c.c. L’effetto è il diritto del mutuante di domandare la risoluzione; questa non opera di diritto, salvo che le parti abbiano pattuito una clausola risolutiva espressa o che il mutuante abbia intimato una diffida ad adempiere (artt. 1454 e 1456 c.c.).

La norma va coordinata con la disciplina generale della risoluzione. Ne derivano tre conseguenze:

  • la risoluzione giudiziale richiede che l’inadempimento non sia di scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse del mutuante (art. 1455 c.c.); il giudice valuta il peso degli interessi non pagati rispetto all’intera operazione e l’incidenza sull’equilibrio contrattuale;
  • trattandosi di contratto di durata, la risoluzione opera per il futuro e non travolge le prestazioni già eseguite: il mutuatario deve pagare le rate scadute e restituire subito il capitale residuo, oltre agli interessi di mora, ma non gli interessi corrispettivi compresi nelle rate a scadere;
  • il mutuo oneroso consente anche gli altri rimedi sinallagmatici, compresa l’eccezione di inadempimento dell’art. 1460 c.c., che il mutuatario può opporre se il mutuante non eroga la somma promessa.

Profili applicativi

Nei finanziamenti bancari le rate comprendono di regola capitale e interessi, sicché il mancato pagamento di una rata è insieme inadempimento dell’obbligo di restituzione e di quello di corrispondere gli interessi. I contratti prevedono quasi sempre una clausola risolutiva espressa: in tal caso il giudice non valuta la gravità dell’inadempimento, ma il potere di risoluzione deve comunque essere esercitato secondo buona fede, e la volontà di avvalersene può essere manifestata in qualunque modo inequivoco, compresa la notifica del precetto per l’intero credito. Il mutuatario che vuole evitare l’inadempimento a fronte del rifiuto della banca di ricevere i pagamenti deve ricorrere all’offerta formale.

Per il mutuo fondiario vale il regime speciale dell’art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 385/1993: il ritardato pagamento consente la risoluzione solo dopo sette ritardi tra trenta e centottanta giorni, mentre il mancato pagamento di una o più rate è sempre inadempimento definitivo, che legittima la risoluzione in base alla clausola risolutiva espressa o, in mancanza, alla regola generale della non scarsa importanza. Il contratto di mutuo risolto, se redatto per atto pubblico, conserva efficacia di titolo esecutivo per il credito restitutorio.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 17 luglio 2024, n. 19729: il mutuo oneroso rientra tra i contratti con prestazioni corrispettive, caratterizzati dalla causa di scambio e dall’interdipendenza delle attribuzioni; la sua struttura reale non impedisce i rimedi sinallagmatici, compresa l’eccezione di inadempimento opposta dal mutuatario alla banca che non ha erogato la seconda tranche.
  • Cassazione civile, sez. III, 17 settembre 2024, n. 24942: la risoluzione del mutuo fondiario per clausola risolutiva espressa opera senza retroattività, trattandosi di contratto di durata; il mutuatario resta tenuto alle rate scadute e alla restituzione immediata del capitale residuo con gli interessi di mora, e l’atto pubblico conserva valore di titolo esecutivo.
  • Cassazione civile, sez. III, 12 novembre 2013, n. 25412: risolto il mutuo fondiario, il mutuatario deve restituire il capitale residuo e le rate scadute, ma non gli interessi corrispettivi conglobati nelle rate a scadere, sul credito così determinato maturando gli interessi di mora.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 8 maggio 2025, n. 12177: nel mutuo fondiario il mancato pagamento di una o più rate è sempre inadempimento definitivo, che giustifica la risoluzione per clausola risolutiva espressa o, in difetto, ai sensi dell’art. 1455 c.c.; la notifica del precetto per l’intero manifesta per fatti concludenti la volontà di avvalersi della clausola.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 14 maggio 2024, n. 13267: anche con la clausola risolutiva espressa il potere di risoluzione va esercitato secondo buona fede; il rifiuto della banca di ricevere le rate non esonera però il mutuatario dall’adempiere, dovendo questi ricorrere all’offerta formale per liberarsi.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 25 marzo 2024, n. 7943: la rinuncia del mutuante ad avvalersi della risoluzione già intimata può desumersi da comportamenti concludenti, come l’incasso delle rate scadute, il riavvio del piano di ammortamento e la quantificazione del residuo; la valutazione è riservata al giudice di merito.

Rapporti con altre norme

L’art. 1820 c.c. presuppone l’onerosità del mutuo stabilita dall’art. 1815 c.c. e si inserisce nel sistema della risoluzione per inadempimento (artt. 1453-1462 c.c.), con particolare riguardo all’importanza dell’inadempimento (art. 1455 c.c.), alla diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) e alla clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.); l’art. 1458 c.c. esclude la retroattività per i contratti a esecuzione continuata o periodica. Va distinto dalla decadenza dal beneficio del termine prevista dall’art. 1819 c.c. per la restituzione rateale e dall’art. 1186 c.c. Per il credito fondiario prevale l’art. 40, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385; per l’offerta del debitore a fronte del rifiuto del creditore rilevano gli artt. 1206 ss. c.c.