Art. 1820 c.c. Mancato pagamento degli interessi
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto.
1. Se il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1820 c.c. chiude la disciplina codicistica del mutuo stabilendo che, se il mutuatario non adempie l’obbligo di pagare gli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto. La norma conferma che il mutuo oneroso, pur essendo un contratto reale nel quale, dopo la consegna, residuano obbligazioni a carico del solo mutuatario, ha natura di contratto a prestazioni corrispettive: gli interessi sono il corrispettivo del godimento del denaro, e la loro mancata corresponsione altera l’equilibrio dello scambio.
La disposizione assume rilievo perché il mutuo, in quanto contratto reale, è stato a lungo ritenuto unilaterale e quindi estraneo ai rimedi sinallagmatici; la norma riconosce espressamente al mutuante il rimedio risolutorio. Il testo è quello originario del 1942.
Contenuto della disposizione
Il presupposto è l’inadempimento dell’obbligazione di pagare gli interessi, siano essi convenzionali o legali per effetto della presunzione di onerosità dell’art. 1815 c.c. L’effetto è il diritto del mutuante di domandare la risoluzione; questa non opera di diritto, salvo che le parti abbiano pattuito una clausola risolutiva espressa o che il mutuante abbia intimato una diffida ad adempiere (artt. 1454 e 1456 c.c.).
La norma va coordinata con la disciplina generale della risoluzione. Ne derivano tre conseguenze:
Profili applicativi
Nei finanziamenti bancari le rate comprendono di regola capitale e interessi, sicché il mancato pagamento di una rata è insieme inadempimento dell’obbligo di restituzione e di quello di corrispondere gli interessi. I contratti prevedono quasi sempre una clausola risolutiva espressa: in tal caso il giudice non valuta la gravità dell’inadempimento, ma il potere di risoluzione deve comunque essere esercitato secondo buona fede, e la volontà di avvalersene può essere manifestata in qualunque modo inequivoco, compresa la notifica del precetto per l’intero credito. Il mutuatario che vuole evitare l’inadempimento a fronte del rifiuto della banca di ricevere i pagamenti deve ricorrere all’offerta formale.
Per il mutuo fondiario vale il regime speciale dell’art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 385/1993: il ritardato pagamento consente la risoluzione solo dopo sette ritardi tra trenta e centottanta giorni, mentre il mancato pagamento di una o più rate è sempre inadempimento definitivo, che legittima la risoluzione in base alla clausola risolutiva espressa o, in mancanza, alla regola generale della non scarsa importanza. Il contratto di mutuo risolto, se redatto per atto pubblico, conserva efficacia di titolo esecutivo per il credito restitutorio.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1820 c.c. presuppone l’onerosità del mutuo stabilita dall’art. 1815 c.c. e si inserisce nel sistema della risoluzione per inadempimento (artt. 1453-1462 c.c.), con particolare riguardo all’importanza dell’inadempimento (art. 1455 c.c.), alla diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) e alla clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.); l’art. 1458 c.c. esclude la retroattività per i contratti a esecuzione continuata o periodica. Va distinto dalla decadenza dal beneficio del termine prevista dall’art. 1819 c.c. per la restituzione rateale e dall’art. 1186 c.c. Per il credito fondiario prevale l’art. 40, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385; per l’offerta del debitore a fronte del rifiuto del creditore rilevano gli artt. 1206 ss. c.c.