Art. 1812 c.c. Danni al comodatario per vizi della cosa

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.