Art. 1812 c.c. Danni al comodatario per vizi della cosa
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.