Art. 1784 c.c. Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell’albergatore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La responsabilità dell’albergatore è illimitata:
1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare.

2. L’albergatore ha l’obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell’albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

3. L’albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Testo in vigore dal 18 luglio 1978

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.