Art. 1785-quinquies c.c. Limiti di applicazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi.

Testo in vigore dal 18 luglio 1978

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.