Art. 1785-ter c.c. Obbligo di denuncia del danno

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Fuori del caso previsto dall’articolo 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all’albergatore con ritardo ingiustificato.

Testo in vigore dal 18 luglio 1978

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.