Art. 1785-bis c.c. Responsabilità per colpa dell’albergatore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Testo in vigore dal 18 luglio 1978

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.