Art. 1786 c.c. Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.