Art. 1758 c.c. Pluralità di mediatori
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se l’affare è concluso per l’intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.
1. Se l’affare è concluso per l’intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1758 c.c. regola l’ipotesi in cui l’affare sia concluso per l’intervento di più mediatori, stabilendo che ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione. La norma è il corollario della regola dell’art. 1755 c.c., per cui la provvigione è dovuta a chi abbia contribuito causalmente alla conclusione: quando il risultato è frutto dell’opera di più intermediari, il compenso si ripartisce tra coloro che vi hanno concorso.
La disposizione assolve a una duplice funzione. Da un lato riconosce il contributo di ciascun mediatore anche quando nessuno, da solo, avrebbe condotto l’affare a buon fine. Dall’altro esclude che un mediatore possa pretendere la provvigione per il solo fatto di aver segnalato per primo l’affare, se la conclusione è dovuta a iniziative altrui del tutto autonome. Il testo non ha subito modifiche dal 1942.
Contenuto della disposizione
Il diritto alla quota sorge quando ricorrono tre condizioni:
Non basta che più mediatori abbiano proposto alle stesse parti lo stesso affare. Se le prime trattative si sono interrotte e le parti hanno concluso più tardi per effetto di iniziative nuove, non ricollegabili alle precedenti, il primo mediatore non ha diritto ad alcuna quota.
La norma pone una regola di ripartizione pro quota, che esclude la solidarietà dal lato attivo: la parte obbligata si libera solo pagando a ciascun mediatore la quota che gli spetta, salvo che sia stata pattuita la solidarietà.
Profili applicativi
Il caso tipico è quello dell’acquirente che visita un immobile tramite un’agenzia e lo acquista, mesi dopo, tramite un’altra. Occorre verificare se l’attività della prima abbia conservato efficacia causale. Indici utili sono il tempo trascorso, la continuità delle trattative, l’identità delle condizioni economiche, la circostanza che la seconda agenzia si sia limitata a perfezionare un’intesa già delineata. L’accertamento è di fatto e spetta al giudice di merito.
La misura della quota va commisurata all’efficienza causale dell’intervento di ciascun mediatore. Se non è possibile stabilirla, la provvigione si divide in parti uguali, secondo la regola generale delle obbligazioni divisibili. Ne deriva un rischio per le parti dell’affare: se ciascuno dei mediatori ha diritto alla propria quota sulla base di incarichi diversi, il costo complessivo può superare quello di un’unica provvigione. È quindi prudente, per chi tratta con più agenzie, chiarire per iscritto l’esclusiva e gli effetti di eventuali incarichi precedenti.
Quanto alla legittimazione, ciascun mediatore che sia entrato in rapporto con le parti ha azione diretta per la propria quota; chi non ha avuto contatti con esse può agire in rivalsa contro il mediatore che ha incassato l’intera provvigione. Il mediatore non iscritto non ha diritto ad alcuna quota.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1755 c.c. fonda il diritto alla provvigione sul nesso causale tra intervento e conclusione dell’affare, che l’art. 1758 c.c. declina nella forma della concausalità. L’art. 1754 c.c. definisce il mediatore e, con la legge n. 39 del 1989, ne delimita i requisiti. La regola della ripartizione in parti uguali richiama gli artt. 1314 e 1298 c.c. sulle obbligazioni divisibili e sulla presunzione di parità delle quote. Nel contratto di agenzia l’art. 1748, terzo comma, c.c. adotta un criterio analogo per gli affari successivi allo scioglimento, prevedendo la ripartizione tra agenti quando risulti equa.