Art. 1755 c.c. Provvigione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento.
2. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1755 c.c. si colloca nel capo XI del titolo III del libro quarto, dedicato alla mediazione, subito dopo la definizione del mediatore come colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 c.c.). La norma individua il compenso del mediatore, la provvigione, e il fatto che lo fa sorgere: la conclusione dell’affare per effetto del suo intervento.
La ratio è duplice. Da un lato il compenso è legato al risultato e non all’attività svolta: il mediatore assume il rischio che la sua opera resti infruttuosa. Dall’altro l’obbligo grava su entrambe le parti, perché entrambe traggono vantaggio dall’affare concluso grazie all’opera dell’intermediario imparziale. L’attività professionale è regolata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, che condiziona il diritto alla provvigione all’iscrizione del mediatore nell’apposito ruolo, oggi confluito nel registro delle imprese o nel repertorio economico amministrativo.
Contenuto della disposizione
Il primo comma pone tre requisiti per il sorgere del diritto:
Il secondo comma regola la misura e la ripartizione del compenso, rinviando nell’ordine al patto, alle tariffe professionali e agli usi; solo in loro mancanza provvede il giudice secondo equità. Negli usi raccolti presso le camere di commercio sono frequenti percentuali sul prezzo, differenziate per tipo di affare. L’art. 1757 c.c. completa la disciplina regolando l’affare sottoposto a condizione o annullabile, mentre l’art. 1756 c.c. prevede il rimborso delle spese anche in caso di mancata conclusione, se così pattuito.
Profili applicativi
La gran parte del contenzioso riguarda la mediazione immobiliare e ruota attorno a due questioni: quando l’affare può dirsi concluso e quando la conclusione è conseguenza dell’opera del mediatore.
Sotto il primo profilo, è conclusione dell’affare il contratto preliminare che costituisce tra le parti un vincolo azionabile in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c. o comunque per il risarcimento del danno. Non è invece sufficiente il cosiddetto preliminare di preliminare, cioè l’accordo con cui le parti si limitano a impegnarsi a stipulare un successivo preliminare, né la semplice accettazione di una proposta d’acquisto quando essa non dia luogo a un vincolo completo. Se il preliminare è sottoposto a condizione sospensiva, come l’ottenimento del mutuo, la provvigione matura solo con l’avveramento della condizione; la condizione risolutiva, invece, non travolge il diritto già sorto.
Sotto il secondo profilo, la mera messa in relazione delle parti, ad esempio una visita dell’immobile, non basta. Il nesso si interrompe quando, fallite le prime trattative, le parti concludano più tardi sulla base di iniziative nuove e autonome; non si interrompe, invece, per la sola scadenza dell’incarico, per modifiche del prezzo o per la sostituzione di un contraente con un soggetto collegato, purché l’operazione conservi continuità. L’onere di provare il nesso grava sul mediatore, mentre l’allegazione della mancata conclusione dell’affare è eccezione rilevabile anche oltre le preclusioni.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1754 c.c. definisce il mediatore e ne esige l’imparzialità; l’art. 1756 c.c. regola il rimborso delle spese; l’art. 1757 c.c. disciplina gli effetti della condizione e dell’annullabilità del contratto sulla provvigione; l’art. 1758 c.c. ripartisce il compenso tra più mediatori; l’art. 1759 c.c. impone al mediatore di comunicare alle parti le circostanze rilevanti per la valutazione e la sicurezza dell’affare. L’art. 2950 c.c. assoggetta il diritto alla provvigione alla prescrizione di un anno. La legge n. 39 del 1989 subordina il diritto all’iscrizione del mediatore e ne disciplina i requisiti, mentre gli artt. 1351 e 2932 c.c. sono decisivi per stabilire se l’accordo raggiunto integri la conclusione dell’affare.