Art. 1764 c.c. Sanzioni
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall’art. 1760 è punito con l’ammenda da lire cinquanta a lire cinquemila.
2. Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.
3. Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell’interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d’incapacità.