Art. 1764 c.c. Sanzioni

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall’art. 1760 è punito con l’ammenda da lire cinquanta a lire cinquemila.

2. Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.

3. Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell’interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d’incapacità.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.