Art. 1759 c.c. Responsabilità del mediatore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso.
2. Il mediatore risponde dell’autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell’ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1759 c.c. disciplina gli obblighi e la responsabilità del mediatore. Il primo comma gli impone di comunicare alle parti le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare che possono influire sulla sua conclusione; il secondo lo rende responsabile dell’autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell’ultima girata dei titoli trasmessi per suo tramite.
La norma esprime la funzione del mediatore come intermediario imparziale su cui entrambe le parti fanno affidamento. La sua attività è professionale e regolata (legge 3 febbraio 1989, n. 39) proprio perché incide sulle scelte economiche, spesso rilevanti, dei clienti: l’obbligo di informazione è il contrappeso del diritto alla provvigione verso entrambi i contraenti. La disposizione è rimasta invariata dal 1942, ma la giurisprudenza ne ha progressivamente ampliato la portata.
Contenuto della disposizione
L’obbligo di informazione ha un contenuto positivo e uno negativo:
Oggetto dell’obbligo sono le circostanze relative alla valutazione dell’affare (caratteristiche e valore del bene, regolarità urbanistica, prezzo) e alla sua sicurezza (titolarità del bene, gravami, solvibilità delle parti), purché idonee a influire sulla decisione di concludere o sulle condizioni del contratto.
Il secondo comma pone una responsabilità specifica per l’autenticità delle firme sulle scritture e dell’ultima girata dei titoli di credito trasmessi tramite il mediatore, a tutela della circolazione dei documenti.
Profili applicativi
Nella mediazione immobiliare la giurisprudenza più recente ha esteso l’obbligo di verifica. Il mediatore è tenuto a controllare, senza bisogno di uno specifico incarico, la titolarità del bene e l’esistenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli mediante le ordinarie visure nei pubblici registri: ipoteche, pignoramenti, domande giudiziali. Deve inoltre informare sull’esistenza del certificato di agibilità e sulla prestazione energetica dichiarata negli annunci, nonché su irregolarità urbanistiche o edilizie non ancora sanate. Non è invece tenuto, senza incarico, a indagini tecnico-giuridiche specialistiche, né a scoprire irregolarità occultate con documenti falsi o a svolgere indagini indiscriminate sul patrimonio delle parti.
Le conseguenze della violazione sono due. Il cliente può rifiutare il pagamento della provvigione opponendo l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), se l’inadempimento è grave e proporzionato al rifiuto. Può inoltre chiedere il risarcimento del danno, commisurato al minor vantaggio o al maggiore aggravio derivati dalle scelte compiute sulla base dell’informazione carente, o anche alla provvigione pagata per un affare che avrebbe meritato una diversa valutazione. La responsabilità sussiste sia che l’affare si concluda sia che non si concluda, e non è esclusa dalla concorrente responsabilità del venditore. L’adempimento si valuta al momento della conclusione dell’affare. Non vi è inadempimento se il cliente ha concluso l’affare pienamente consapevole delle circostanze, ad esempio dopo una visita che le rendeva evidenti.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1759 c.c. si salda all’art. 1176, secondo comma, c.c. sulla diligenza professionale e ai doveri generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.). La violazione rileva ai sensi dell’art. 1218 c.c. per il risarcimento e dell’art. 1460 c.c. per il rifiuto della provvigione prevista dall’art. 1755 c.c. L’art. 1754 c.c. definisce la posizione imparziale del mediatore che giustifica l’obbligo verso entrambe le parti. La legge n. 39 del 1989 impone l’iscrizione e la copertura assicurativa per i rischi professionali. Il secondo comma si coordina con la disciplina dei titoli di credito (artt. 1992 e seguenti c.c.) e con gli artt. 1760-1765 c.c. sulla mediazione in titoli e sui libri del mediatore.