Art. 1643 c.c. Rischio della perdita del bestiame

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il rischio della perdita del bestiame è a carico dell’affittuario dal momento in cui questi lo ha ricevuto, se non è stato diversamente pattuito.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.