Art. 1628 c.c. Durata minima dell’affitto

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l’affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo così stabilito.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.