Art. 1637 c.c. Accollo di casi fortuiti
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili.
2. È nullo il patto col quale l’affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.