Art. 1638 c.c. Espropriazione per pubblico interesse
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l’affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d’indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.