Art. 1629 c.c. Fondi destinati al rimboschimento
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento può essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni.
1. L’affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento può essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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