Art. 1631 c.c. Estensione del fondo
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Per l’affitto a misura, oppure a corpo con indicazione della misura, nel caso di eccesso o di difetto dell’estensione del fondo rispetto alla misura indicata, i diritti e le obbligazioni delle parti sono determinati secondo le norme contenute nel capo della vendita.