Art. 1636 c.c. Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se l’affitto ha la durata di un solo anno, e si è verificata la perdita per caso fortuito di almeno la metà dei frutti, l’affittuario può essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore alla metà.
5a

Testo in vigore dal 15 luglio 1962

Note di aggiornamento

Aggiornamento (5a)

La L. 12 giugno 1962, n. 567, ha disposto (con l’art. 12, comma 1) che “La riduzione del canone di cui agli articoli 1635, comma primo, secondo e terzo, e 1636 del Codice civile, è ammessa in relazione a ciascuna annata agraria a favore dell’affittuario, qualora per caso fortuito si verifichi perimento di frutti non ancora separati o mancata produzione di essi, in misura non inferiore al terzo della normale produzione”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.