Art. 1626 c.c. Incapacità o insolvenza dell’affittuario

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’affitto si scioglie per l’interdizione, l’inabilitazione o l’insolvenza dell’affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l’esatto adempimento degli obblighi dell’affittuario.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.