Art. 1619 c.c. Diritto di controllo

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l’affittuario osserva gli obblighi che gli incombono.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.