Art. 1620 c.c. Incremento della produttività della cosa
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purché esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all’interesse della produzione.