Art. 1623 c.c. Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se, in conseguenza di una disposizione di legge, di una norma corporativa o di un provvedimento dell’autorità riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
2. Sono salve le diverse disposizioni della legge, della norma corporativa o del provvedimento dell’autorità.