Art. 1616 c.c. Affitto senza determinazione di tempo

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se le parti non hanno determinato la durata dell’affitto, ciascuna di esse può recedere dal contratto dando all’altra un congruo preavviso.

2. Sono salve le norme corporative e gli usi che dispongano diversamente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.